L'IMPORTO DA PAGARE PER IL RINNOVO
|
LA
POTENZA ESPRESSA IN KW
La
tassa automobilistica (o bollo auto) è
un tributo che si applica in caso di possesso di veicoli
di vario genere.
Le tariffe del bollo sono calcolate in base alla potenza
del motore espressa in Kilowatt. Questo dato si trova normalmente
sulla facciata in alto a destra della carta di circolazione,
tre righe sopra l'indicazione della vecchia potenza fiscale,
in corrispondenza della voce "pot. max KW". Per
i veicoli più recenti o reimmatricolati a partire
dalla fine del 1999, che sono muniti della carta di circolazione
di tipo attuale (cioè, in un foglio di formato A4
piegato in quattro parti, invece di quello ripiegato in
dodici parti secondo il formato precedente), il documento
contiene lindicazione della potenza sotto la voce
P.3.
L'importo
annuo del bollo è pari a €
2,58 a kw su tutto il territorio nazionale,
tranne che per i residenti nel Veneto, nella Calabria e
nelle Marche. Per questi ultimi, dal 1° gennaio 2002,
si applica un aumento del 7,98, mentre per i residenti nel
Veneto e nella Calabria si applica un aumento del 10 per
cento. In sintesi l'importo annuo del bollo per un KW è
pari a:
- €
2,58 su tutto il territorio nazionale;
- €
2,84 per il Veneto e la Calabria;
- €
2,79 per le Marche.
Il
conteggio per un'autovettura di 55 KW (su tutto il territorio
nazionale, tranne Veneto, Calabria e Marche) è:
55
x € 2,58 = € 141,90
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LA POTENZA ESPRESSA IN CV
Se nella carta
di circolazione non sono indicati i KW, il calcolo va effettuato
in base al numero dei CV riportati di fianco alla voce "pot.
max" (di solito sulla terza pagina del libretto).
LIMPORTO ANNUO DEL BOLLO a CV E PARI A:
- € 1,90 su tutto il territorio nazionale;
- € 2,09 per il Veneto e la Calabria;
- € 2,05 per le Marche.
In base al rapporto di conversione 1
CV = 0,736 KW. Chi ha un veicolo con potenza espressa
in CV può calcolare l'importo del bollo direttamente
in base ai kw dopo aver convertito la potenza da Cv a Kw. |
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IL
VERSAMENTO E GLI ARROTONDAMENTI
|
Limporto
da versare deve essere arrotondato sempre ai centesimi, tenendo
conto che se dai conteggi di tariffa vi è un importo
espresso con più di due decimali, occorre arrotondare
al secondo decimale.
L'arrotondamento
è per difetto, se la terza cifra dopo la virgola è
da 0 a 4, per eccesso se tale cifra sia pari a 5 o superiore.
Esempio:
- €
257, 215 si arrotonda a €
257,22;
- €
257,214 si arrotonda a €
257,21.
Nota
bene:
I versamenti delle tasse automobilistiche per i veicoli immatricolati
nella provincia autonoma di Trento devono essere, invece, arrotondati
all'unità di Euro secondo le delibere emanate (delibera
n. 2751 del 25 ottobre 2001 e n. 3426 del 21 dicembre 2001).
|
CALCOLO
AUTOMATICO DEL BOLLO IN BASE ALLA TARGA DEL VEICOLO
Questa applicazione consente di calcolare
il bollo semplicemente indicando la targa e la categoria del
veicolo.
E possibile effettuare il calcolo solo successivamente
alla scadenza di validità del bollo (es.: per il bollo
scaduto ad aprile, solo dal 1° maggio successivo).
Nota bene:
Bisogna fare attenzione a indicare la futura scadenza del pagamento;
ad esempio per un'auto con bollo scaduto a Dicembre 2002, bisogna
indicare la scadenza Dicembre 2003, sia se si paga nei termini,
sia se si paga tardivamente, dopo qualche mese.
Per le normali autovetture a benzina, ecodiesel, gpl, metano,
benzina e gpl o benzina e metano,
è obbligatorio pagare per 12 mesi.
Possono invece
pagare per 4, per 8 o per 12 mesi i vecchi diesel tenuti alla
sovrattassa di alimentazione (c.d. superbollo).
CALCOLO AUTOMATICO DEL BOLLO IN BASE AI KW O AI CV
Per avere gli importi
in € già calcolati in base al numero di KW della
propria vettura preleva le tabelle:
- Tab. 1 Rinnovo autovetture a benzina o eco-diesel (nazionale)
- Tab. 2 Rinnovo autovetture a benzina o eco-diesel (Veneto
e Calabria)
- Tab. 3 Rinnovo autovetture a benzia o ecp-diesel (Marche)
|
LE
AUTO E LE MOTO "ANZIANE" (con almeno 30 anni)
|
Sono esenti dalla tassa automobilistica i veicoli (autovetture,
motoveicoli, eccetera) costruiti da almeno trentanni,
senza che sia necessario il possesso di particolari requisiti.
Il beneficio spetta automaticamente, senza che sia necessario
presentare una domanda apposita. Per verificare se si
ha diritto al beneficio, fa fede la data di immatricolazione
risultante dal libretto di circolazione.
Se però il contribuente è in possesso di
documentazione idonea che attesti una data di costruzione
anteriore a quella di immatricolazione, fa fede ai fini
dell'agevolazione la data di costruzione.
Se i veicoli in questione sono messi in circolazione su
strade pubbliche, essi sono tenuti al pagamento di una
tassa forfettaria dovuta in misura fissa a titolo di tassa
di circolazione (indipendentemente dalla potenza del motore).
Il pagamento può effettuarsi, senza sanzioni, in
qualsiasi mese dellanno, purché anteriormente
alla messa in circolazione del veicolo su strade pubbliche.
Questo regime agevolato non si applica ai veicoli ad
uso professionale.
Sono da considerare tali, ad esempio, quelli adibiti al
servizio pubblico da piazza, a noleggio da rimessa o a
scuola guida.
La tassa annuale è pari a:
MOTOVEICOLI
|
AUTOVEICOLI
|
€
10,33 su tutto il territorio nazionale
|
€
25,82 su tutto il territorio nazionale
|
€
11,36
per il Veneto e la Calabria
|
€
28,40
per il Veneto e la Calabria
|
€
11,15 per le Marche
|
€
27,88
per le Marche
|
|
LE
AUTO E LE MOTO STORICHE (fra 20 e 30 anni)
|
I
benefici indicati per le auto "anziane" nel
paragrafo precedente si applicano con le stesse modalità
nei riguardi dei veicoli che abbiano compiuto ventanni
e che abbiano i requisiti per essere considerati di particolare
interesse storico e collezionistico.
Si considerano tali i veicoli costruiti specificamente
per le competizioni, quelli costruiti a scopo di ricerca
tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad
esposizioni o mostre, ed infine i veicoli che rivestono
un particolare interesse storico o collezionistico in
ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico
o di costume.
A differenza dei veicoli con almeno 30 anni, il beneficio
in questo caso non spetta automaticamente, ma solo se
vi è stata, da parte dellapposito Ente associativo
riconosciuto dalla legge (ASI
- Automotoclub Storico Italiano), la preventiva
determinazione che individui quali sono i veicoli di particolare
interesse storico e collezionistico.
I motoveicoli possono essere individuati anche dalla FMI
(Federazione
Motociclistica Italiana).
Se i veicoli in questione sono messi in circolazione su
strade pubbliche, essi sono tenuti al pagamento di una
tassa forfettaria dovuta in misura fissa (indipendentemente
dalla potenza del motore) a titolo di tassa di circolazione.
Il pagamento può effettuarsi, senza sanzioni, in
qualsiasi mese dellanno, purché anteriormente
alla messa in circolazione del veicolo su strade pubbliche.
La
tassa annuale è pari a:
MOTOVEICOLI
|
AUTOVEICOLI
|
€
10,33 su tutto il territorio nazionale
|
€
25,82 su tutto il territorio nazionale
|
€
11,36
per il Veneto e la Calabria
|
€
28,40
per il Veneto e la Calabria
|
€
11,15 per le Marche
|
€
27,88
per le Marche
|
|
Le
auto con alimentazione a gasolio si distinguono ai fini
fiscali in due categorie:
- i
diesel "ecologici" (pagano la stessa
tariffa delle auto a benzina);
- i
diesel "non ecologici" (pagano il cosiddetto
"superbollo")
Per accertarsi che il veicolo sia "ecodiesel"
occorre verificare:
- che sulla carta di circolazione vi sia la scritta
"RISPETTA LA DIRETTIVA CEE n. 91/441 CEE"
(o successive);
- oppure, in alternativa, che da parte della Motorizzazione
civile sia stato rilasciato il permesso di circolazione
nei giorni a traffico limitato, il c.d.
"verdone", che deve recare la
lettera B
(per le autovetture) o la
lettera C
(per i veicoli ad uso promiscuo).
Si considerano automaticamente "ecodiesel" (e
sono pertanto esonerate dall'obbligo di versare il superbollo)
le vetture immatricolate in Italia a partire dal 1°
gennaio 1993, data a partire dalla quale è vietato
immatricolare in Italia autoveicoli privi dei requisiti
minimi sufficienti per il diritto al beneficio fiscale
in questione.
Non ha importanza la data di immatricolazione.
Con la finanziaria 1999 l'importo del superbollo è
stato ridotto del 21%.
Tale importo non è stato più modificato.
Le
tariffe su tutto il territorio nazionale (tranne che per
Veneto, Calabria e Marche) sono le seguenti:
-
Per 12 mesi €
7,82 a KW (€ 5,76 a CV)
- Conteggio per un' autovettura di 65 KW che paga per
12 mesi: (65 x 7,82) = €
508.30
- Per periodi frazionati (4 - 8 mesi), l'importo annuo
è pari a €
7,90 a KW (€ 5,82 a CV), da ragguagliare al
numero dei mesi a cui è riferito il pagamento
- Conteggio per un' autovettura di 65 KW che paga per
4 mesi: (65 x 7,90) : 12 x 4 = €
171,17
Le tariffe per il Veneto e la Calabria sono le seguenti:
- Per 12 mesi
€
8,60 a KW (€ 6,34 a CV)
-
Conteggio per un' autovettura di 65 KW che paga per 12
mesi: (65 x 8,60) = €
559,00
- Per periodi frazionati (4-8 mesi) l'importo annuo è
pari a €
8,69 a KW (€ 6,41 a CV), da ragguagliare al
numero dei mesi a cui è riferito il pagamento
- Conteggio per un' autovettura di 65 KW che paga per
4 mesi: (65 x 8,69) : 12 x 4 = €
188,28
Le tariffe per le Marche sono le seguenti:
- Per 12 mesi
€
8,44 a KW (€ 6,22 a CV)
- Conteggio per un' autovettura di 65 KW che paga per
12 mesi: (65 x 8.44) = €
548.60
- Per periodi frazionati (4-8 mesi) l'importo annuo è
pari a €
8,53 a KW (€ 6,29 a CV), da ragguagliare al
numero dei mesi a cui è riferito il pagamento
- Conteggio per un' autovettura di 65 KW che paga per
4 mesi: (65 x 8,53) : 12 x 4 = €
184,82
*Dal
1° gennaio 2005 è prevista la soppressione
definitiva del "superbollo" anche per i vecchi
diesel.
Per
avere gli importi in € già calcolati in base
al numero di KW della propria vettura preleva le tabelle:
- Tab.4 Rinnovo autovetture a gasolio non ecodiesel (nazionale)
- Tab.5 Rinnovo autovetture a gasolio non ecodiesel (Veneto
e Calabria)
- Tab.6 Rinnovo autovetture a gasolio non ecodiesel (Marche)
LE
SCADENZE PER IL RINNOVO
|
La
scadenza di rinnovo del bollo varia da vettura
a vettura. A questo riguardo bisogna semplicemente
collegarsi alla scadenza dell'ultimo bollo pagato.
Il rinnovo di pagamento va infatti effettuato
entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello
di scadenza del bollo precedente. Questa è
una regola che vale sempre (salvo casi di proroga
espressa) e per qualsiasi tipo di veicolo (autovetture,
motocicli, autocarri, eccetera).
Ad esempio, il bollo scaduto a luglio, va rinnovato
entro agosto, quello scaduto ad agosto va rinnovato
entro settembre.
Quando l'ultimo giorno del mese cade di sabato
o di giorno festivo, il termine è prorogato
di diritto al primo giorno lavorativo successivo.
Ecco un prospetto di alcune delle scadenze più
diffuse di pagamento.
Tabella
A
SCADENZA
|
TERMINE
DI PAGAMENTO
(senza sanzioni)
|
Dicembre 2002
|
31 Gennaio 2003
|
Gennaio
2003
|
28
Febbraio 2003
|
Aprile
2003
|
03
Giugno 2003
|
Agosto
2003
|
30
Settembre 2003
|
Settembre
2003
|
31
Ottobre 2003
|
Dicembre
2003
|
02
Febbraio 2004
|
Gennaio
2004
|
01
Marzo 2004
|
|
Occorre
distinguere tra due ipotesi: quella in cui lacquisto
avvenga da un privato e quella in cui avvenga
da un commerciante di veicoli.
1.
Acquisto
da un privato
Bisogna
sempre seguire le scadenze originarie del bollo,
in modo da collegarvisi. Per questo, occorre pagare
entro i termini entro i quali avrebbe dovuto mettersi
in regola il precedente proprietario del veicolo.
Qualora il termine sia scaduto prima dellacquisto,
ogni responsabilità ricade sul precedente
proprietario, per cui lacquirente dovrà
rinnovare il bollo solo a partire dal periodo
dimposta che inizia successivamente allacquisto
(fa fede la data in cui latto di vendita
viene autenticato dal notaio): per esempio, se
il bollo è scaduto a dicembre 2002 (e quindi
va rinnovato entro gennaio 2003) e latto
di vendita viene autenticato nel febbraio 2003,
lacquirente dovrà solo preoccuparsi
di rinnovare il bollo nel gennaio 2004 per il
periodo dimposta che va da gennaio 2004
a dicembre 2004.
2.
Acquisto da un commerciante di veicoli
Se il bollo del veicolo è ancora in corso
di validità, lacquirente deve solo
rinnovarlo alla sua naturale scadenza, analogamente
a quanto avviene in caso di acquisto da un privato.
Se invece il bollo è scaduto, di norma
si applicano le stesse regole relative al primo
pagamento per unauto nuova: lunica
differenza è che non fa fede la data dimmatricolazione,
ma quella di autentica notarile dellatto
di vendita (lobbligo di pagare scatta a
partire dal mese dellautentica e le scadenze
si calcolano in base alla data dellautentica).
Perché sia possibile applicare le regole
dellauto nuova è però necessario
che il commerciante abbia inserito il veicolo
nellapposito elenco degli esemplari esenti
dal bollo perché in attesa di rivendita.
Qualora non lo abbia fatto, si applicano le stesse
regole che valgono nel caso in cui si acquista
da un privato un veicolo con il bollo scaduto
(la responsabilità del mancato rinnovo
ricadrà, a seconda dei casi, sul precedente
proprietario o sul commerciante, tenendo conto
del nominativo che risulterà come intestatario
nel Pra alla data di scadenza del termine utile
per il pagamento.
|
IL
PRIMO BOLLO PER L'AUTO NUOVA
|
Quando
si paga
Il
primo bollo deve essere eseguito entro il mese
di immatricolazione. Se però questa è
avvenuta negli ultimi dieci giorni del mese,
per pagare cè tempo fino allultimo
giorno del mese successivo. Se lultimo
giorno del mese cade di giorno festivo o di
sabato, la scadenza è spostata al primo
giorno feriale successivo.
In
ogni caso, il mese
d'immatricolazione dev' essere pagato per intero
(anche nel caso limite dellimmatricolazione
avvenuta lultimo giorno del mese).
La data di immatricolazione si rileva dalla
carta di circolazione o, in mancanza, dal foglio
di via rilasciato dagli uffici della ex Motorizzazione
Civile. Per le auto acquistate usate da un rivenditore,
vale la data di "Autentica
Notarile" dell'atto di vendita.
Per
quanti mesi si paga
Per
le auto immatricolate a cavallo tra fine 2002
e i primi mesi del 2003, le scadenze sono le
seguenti, differenziate a seconda che la potenza
dellauto sia fino a 35 KW, oppure sia
superiore:
Tabella
B
ACQUISTO
DI AUTO NUOVA
LE SCADENZE «A CAVALLO» TRA
2002 E 2003
|
DATA
IMMATRICOLAZIONE
|
AUTO
FINO A 35 KW
|
AUTO
OLTRE 35 KW
|
TERMINE
PER IL PAGAMENTO
|
(tra
parentesi è il numero di mensilità
da pagare)
|
01
- 21 Dicembre 2002
|
Luglio
2003 (8)
|
Agosto
2003 (9)
|
31/12/2002
|
22
- 31 Dicembre 2002
|
31/01/2003
|
01
- 21 Gennaio 2003
|
Luglio
2003 (7)
|
Dicembre
2003 (12)
|
31/01/2003
|
22
- 31 Gennaio 2003
|
28/02/2003
|
01
- 18 Febbraio 2003
|
Gennaio
2004 (12)
|
Dicembre
2003 (11)
|
28/02/2003
|
19
- 28 Febbraio 2003
|
31/03/2003
|
Quanto si paga
La tariffa su base annua per conteggiare l'importo
del bollo relativamente a pagamenti fino a 11
mesi è pari a €
2,66 (Veneto e Calabria € 2,93,
Marche € 2,87).
Il
conteggio per un'autovettura di 26 KW che paga
per 9 mesi, su tutto il territorio nazionale
(tranne Veneto, Calabria e Marche) è
il seguente: (26 x 2,66) : 12 x 9 = €
51,87
Quando
invece il primo bollo è dovuto per 12
mesi si applica una tariffa annua di poco inferiore
(che tiene conto di una riduzione del 3%).
La tariffa annua è pari a €
2,58 (Veneto e Calabria € 2,84,
Marche € 2,79).
Il
conteggio per un'autovettura di 45 KW su tutto
il territorio nazionale (tranne Veneto , Calabria
e Marche) è il seguente: 45 x 2,58 =
€ 116,10
Per avere gli importi in € già calcolati
in base al numero di KW della propria vettura
consulta le tabelle:
- Tab.B.1 Primo bollo autovetture con potenza
fino a 35 kw (nazionale)
- Tab.B.2 Primo bollo autovetture con potenza
fino a 35 kw (Veneto e Calabria)
- Tab.B.3 Primo bollo autovetture con potenza
fino a 35 kw (Marche)
- Tab.B.4 Primo bollo autovetture con potenza
superiore ai 35 kw (nazionale)
- Tab.B.5 Primo bollo autovetture con potenza
superiore ai 35 kw (Veneto e Calabria)
- Tab.B.6 Primo bollo autovetture con potenza
superiore ai 35 kw (Marche)
|
IL
BOLLO PER I CICLOMOTORI
|
L'importo
annuale della tassa di circolazione per i ciclomotori
(veicoli fino a 50 cm cubici di cilindrata) è
pari a €
19,11 (Lit.37.000) su tutto il territorio
nazionale (Veneto e Calabria
€ 21,02, Marche €
20,63).
Il
pagamento deve essere effettuato entro il 31
gennaio 2003. Il pagamento può essere
effettuato (senza applicazione di sanzioni) anche
dopo il 31 gennaio 2003, purché prima della
messa in circolazione del ciclomotore.
In
qualsiasi momento sia effettuato, il pagamento
ha validità per l'anno solare in corso
(fino al 31 dicembre 2003).
Resta
fermo l'obbligo di esibire il contrassegno di
pagamento su richiesta degli organi preposti al
controllo su strada. Non c'è però
obbligo di conservarlo per gli anni successivi.
Le
infrazioni di pagamento sono rilevate su strada
dagli organi di controllo e comportano l'irrogazione
di una sanzione.
Non
si è tenuti al pagamento della tassa per
i ciclomotori che, nel corso dell'intero anno
solare, rimangono completamente inutilizzati,
cioè senza mai circolare su strade e luoghi
pubblici. |
Su
tutto il territorio nazionale (tranne Veneto,
Calabria e Marche)
Fino
a 11 kW importo fisso €
19,11
Con potenza superiore a 11 kW = €
0,88 a kW (€ 0,65 CV) + importo
fisso € 19,11
Conteggio per un motociclo di 33 kW: (0,88
x 33) + 19,11 = €
48,15
Per
il Veneto e la Calabria:
Fino
a 11 kW importo fisso €
21.02
Con potenza superiore a 11 kW = €
0,97 a kW (€ 0,71 CV) + importo
fisso € 21.02
Conteggio per un motociclo di 33 kW : (0,97
x 33) + 21,02 = €
53,03
Per
le Marche:
Fino
a 11 kW importo fisso €
20,63
Con potenza superiore a 11 kW =
€ 0,95 a kW (€ 0,70 CV)
+ importo fisso € 20,63
Conteggio per un motociclo di 33 kW : (0,95
x 33) + 20,63 = €
51,98
Per avere gli importi in € già
calcolati in base al numero di kW del proprio
motociclo preleva le tabelle:
-
Tab. a Motociclo (territorio nazionale)
- Tab .b Motociclo (Veneto e Calabria)
- Tab. c Motociclo (Marche)
La scadenza naturale per il rinnovo del
bollo motocicli può essere o nel
mese di febbraio, o in quello di agosto
di ogni anno. Ciò dipende dalla scadenza
dell'ultimo bollo pagato in precedenza (che
può essere o a gennaio o a luglio
di ogni anno).
E' sbagliato, quindi, pagare il rinnovo
in mesi dell'anno diversi, come a esempio
nel corso del mese di gennaio, allorquando
invece tocca ai ciclomotori e ad altre fasce
di veicoli.
Nel caso di primo bollo, per avere gli importi
in € già calcolati in base al
numero di kW del proprio motociclo preleva
le tabelle:
- Tab. d Primo bollo motociclo (territorio
nazionale)
- Tab. e Primo bollo motociclo (Veneto e
Calabria)
- Tab. f Primo bollo motociclo (Marche)
|
IL
BOLLO PER I QUADRICICLI LEGGERI
|
I
quadricicli leggeri (cioè le microvetture
con velocità massima non superiore
a 45km/h, cilindrata non superiore a 50 cc
e massa a vuoto inferiore a 350 Kg) sono tecnicamente
equiparati ai ciclomotori (hanno gli stessi
limiti di velocità e cilindrata) e
questo vale anche ai fini del bollo,per cui
si applicano a questi veicoli le stesse regole
illustrate poco sopra per i ciclomotori (vedere
la sezione "il
bollo per i ciclomotori").
Tuttavia, dal 1° gennaio 2003, tali quadricili
sono soggetti ad una tariffa più alta
rispetto a quella dei ciclomotori: 50 euro
su tutto il territorio nazionale (eventuali
rincari regionali potranno essere applicati
solo a partire dal 2004).
Nota bene:
la tariffa di 50 euro si applica esclusivamente
ai quadricicli leggeri. Per gli altri quadricicli
(quelli che superano almeno uno dei tre requisiti
necessari per entrare nella categoria dei
"leggeri"), continuano a valere
gli importi e le regole dei motocicli.
|
Il
pagamento del bollo è possibile presso:
- le delegazioni ACI
- le tabaccherie abilitate
- le agenzie di pratiche auto
- gli uffici postali
- le banche (in alcune regioni come il Lazio,
la Lombardia e la Toscana)
- modalità telematiche per alcune regioni
convenzionate con l'ACI (si veda il sito www.aci.it)
- altri intermediari convenzionati con le singole
Regioni.
Pagamento
presso gli uffici postali.
Devono essere compilati gli appositi bollettini
di conto corrente distribuiti gratuitamente
presso gli stessi uffici.
Sono disponibili:
- moduli di bollettino preintestato sui quali
è già presente il numero di conto
corrente;
- moduli di bollettino apposito valido a livello
nazionale, con in bianco il numero di conto
corrente regionale che va ricopiato dall'elenco
posto a margine del bollettino stesso.
Esistono due versioni di tali ultimi bollettini:
a) a banda trasversale rossa: riguarda il pagamento
per autoveicoli e motoveicoli in genere, esclusi
i casi per i quali va utilizzato il bollettino
di cui al punto 2);
b) a banda trasversale verde: riguarda il pagamento
di altre tipologie (ciclomotori e targhe di
prova).
Il versamento in posta verrà controllato
e registrato sugli archivi magnetici solo in
un secondo momento. Si raccomanda di fare molta
attenzione a scrivere il numero di targa con
grafia chiara e leggibile, senza commettere
errori sulla parte del bollettino destinato
a rimanere in possesso dell'ufficio.
L'elenco
dei numeri di c/c da riportare sul modulo sono
indicati nella tabella C.
Tabella
C
REGIONE/PROV.
AUTONOMA DI RESIDENZA
|
NUMERO
C/C
|
Abruzzo
|
1677
|
Basilicata
|
8854
|
Calabria
|
7898
|
Campania
|
7807
|
Emilia
Romagna
|
970400
|
Friuli
Venezia Giulia - Uff. Registro Conc.
Gov. - Roma
|
4341
|
Lazio
|
825000
|
Liguria
|
7179
|
Lombardia
|
2238
|
Marche
|
9605
|
Molise
|
3863
|
Piemonte
|
4101
|
Puglia
|
3707
|
Sardegna
- Uff. Registro Conc. Gov. - Roma
|
1099
|
Sicilia
|
784900
|
Toscana
|
7500
|
Umbria
|
7062
|
Val
D'Aosta - Uff. Registro Conc. Gov. -
Roma
|
9118
|
Veneto
|
5306
|
Provincia
Autonoma Bolzano
|
3392
|
Provincia
Autonoma Trento
|
3384
|
Pagamento
presso le tabaccherie
Presso
la tabaccheria, lautomobilista dovrà
compilare una schedina con i dati necessari
alla identificazione del veicolo:
- targa
- regione di residenza
- mesi di validità
- scadenza.
Sono disponibili due tipi di schede utilizzabili
per diverse tipologie di pagamento:
- scheda
A per autovetture e veicoli a uso promiscuo
per i quali il pagamento è effettuato
senza riduzioni o agevolazioni;
- scheda
B per:
1.
autovetture e autoveicoli che beneficiano
di particolari riduzioni (a esempio: taxi);
2.
altri veicoli in genere (autobus, autocarri,
rimorchi, ciclomotori).
Il costo di questo servizio è di €
1,55.
|
Se
si paga in ritardo, oltre alla tassa si è
soggetti anche al pagamento di sanzioni, che
crescono a seconda del ritardo con cui il
pagamento viene fatto (v. Tabella D).
Tabella
D
SANZIONI
RIDOTTE PER CHI PAGA IN RITARDO
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PAGAMENTO
EFFETTUATO ENTRO
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SANZIONE
(in
% della tassa)
|
30
giorni dalla scadenza
|
3,75
|
1
anno
|
6
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Insieme
al pagamento di tassa più sanzione,
devono essere aggiunti gli interessi sulla
tassa non pagata, calcolati su base giornaliera,
a decorrere dal giorno successivo alla data
di scadenza del pagamento omesso e fino a
quello dell'effettivo versamento.
Per ogni giorno di ritardo, entro il primo
anno, gli interessi sono pari al:
- 3,5% su base annua, per i giorni di ritardo
maturati nel corso del 2001;
- 3% su base annua, per i giorni decorsi a
partire dal 1° gennaio 2002.
Nota
bene
Per poter beneficiare delle sanzioni ridotte,
il contribuente deve provvedere al versamento
contestuale della tassa, della sanzione e
degli interessi.
Esempio:
per unauto avente 66 kW di potenza,
il cui bollo benzina scade ad aprile 2001
e per la quale si provvede al ravvedimento
operoso in data 7 gennaio 2002, limporto
complessivo da pagare è pari a €
184,26, costituito come segue:
- la tassa è pari a € 170,43 (lire
330.000 diviso 1.936,27);
- la sanzione per intero è pari a €
51,13 (170,43 x 30%), per cui l'importo della
sanzione ridotta, dovuta a titolo di ravvedimento
operoso, è pari a 1/5 di tale importo,
equivalenti a € 10,23;
- gli interessi sono pari a € 3,60, calcolati
facendo la somma di € 3,49732 (per i
214 giorni di ritardo maturati nel 2001),
più € 0,09866 per i 7 giorni maturati
nel corso del 2002.
Per
i pagamenti effettuati oltre l'anno la sanzione
è applicabile d'ufficio ed è
pari al 30% della tassa: sono inoltre dovuti
gli interessi nella misura del 2,50% per ogni
semestre maturato a decorrere dal giorno successivo
alla scadenza del termine utile per il pagamento.
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LE
ESENZIONI PER I DISABILI
|
I
disabili possono godere dellesenzione
permanente dal bollo auto. Per godere dell'esenzione,
il veicolo deve essere intestato allo stesso
disabile, ovvero a un soggetto rispetto al quale
questultimo è fiscalmente a carico
(ciò si verifica se il disabile ha un
reddito annuo lordo non superiore a €
2.840, 51, pari a lire 5 milioni e mezzo).
Non sono agevolabili i veicoli intestati a società
od enti, pubblici o privati. Hanno diritto allesenzione
le seguenti categorie di disabili:
a.
quelli con limitazioni permanenti della capacità
motoria;
b.
quelli con handicap psichico o mentale di gravità
tale da aver determinato il riconoscimento dellindennità
di accompagnamento, gli invalidi con grave limitazione
della capacità di deambulazione, i pluriamputati,
i sordomuti, i non vedenti.
Lesenzione spetta per un solo veicolo,
con facoltà di scelta da parte dell'interessato
che nella domanda di esenzione deve indicare
la relativa targa.
Inoltre è necessario che:
1.
il veicolo deve avere una cilindrata non superiore
a 2000 centimetri cubici, se a benzina, e a
2800 centimetri cubici, se a gasolio;
2.
qualora il disabile rientri solo nella precedente
ipotesi a., il veicolo deve essere stato adattato
(nei comandi di guida, oppure nella struttura
carrozzata) in funzione della ridotta capacità
motoria del disabile e gli adattamenti devono
risultare dalla carta di circolazione (e quindi
devono essere stati sottoposti a visita e prova
in una sede del Dipartimento dei trasporti terrestri).In
luogo dell'adattamento, l'esenzione compete
anche se il veicolo è dotato di cambio
automatico (di serie o opzionale), purché
prescritto dalla Commissione medica locale.
Qualora la disabilità rientri in una
delle ipotesi sopra indicate nella lettera b.,
l'adattamento del veicolo non è richiesto
come condizione per usufruire dell'esenzione
dal bollo auto. I disabili che hanno presentato
domanda di esenzione nel corso degli anni passati
non sono obbligati a ripresentarla nel 2003,
se perdurano le condizioni di esonero.
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Riduzioni
per veicoli elettrici e a gas
Viene applicata una riduzione del
75% sulla tariffa base della tassa automobilistica
per autoveicoli uso promiscuo e autovetture
che abbiano le seguenti caratteristiche:
- siano azionati con motore elettrico
(questa riduzione si applica per gli anni
successivi al primo quinquennio di esenzione
totale previsto dalla normativa originaria
che continua ad applicarsi anche dopo
il 1° gennaio 1998);
-
siano dotati di dispositivo per la circolazione
solo con gpl, ovvero solo con gas metano:
il dispositivo deve essere conforme alla
direttiva 91/441/CEE e successive modificazioni,
ovvero alla direttiva 91/542/CEE e successive
modificazioni. Nessuno sconto di tariffa
(come pure nessuna sovrattassa) si applica
per i veicoli dotati congiuntamente di
impianto a benzina e a gpl o metano, per
i quali resta valida sempre la tariffa
benzina.
Altri
tipi di riduzione:
-
75%
per le autovetture per servizio pubblico
da piazza
- 50 % per gli autoveicoli (di peso complessivo
inferiore a 12 t.) per trasporto latte,
carni macellate, immondizia, generi monopoli,
carri botte per vuotatura pozzi neri
- 50 % per le autovetture a noleggio di
rimessa
- 40 % per le autovetture scuola guida
- 33,33 % per gli autobus a noleggio da
rimessa
- 33,33 % per gli autobus per servizio
pubblico di linea
- 50% della eventuale sovrattassa diesel
per autovetture per servizio pubblico
da piazza, per servizio di noleggio e
di rimessa; per i furgoni e i doppi cabinati
di proprietà di imprese, per uso
promiscuo e con portata netta non inferiore
a 6 quintali. |
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