E'
un bollino autoadesivo di colore blu contrassegnato da numerazione
progressiva che attesta l'avvenuto controllo dei gas di scarico
e il rispetto dei limiti delle emissioni inquinanti del proprio
autoveicolo.
Il Bollino Blu ha validità sull'intero territorio nazionale.
|
Dove
e come si effettua il controllo dei gas di scarico
|
L'automobilista
può effettuare il controllo dei gas di scarico presso una
qualunque autofficina autorizzata contrassegnata da un'apposita
locandina esposta.
Prima di tutto l'autoriparatore verificherà che non vi
siano fughe e dispersioni dal dispositivo di scarico (marmitta
rotta, ecc.) nel qual caso non procederà al controllo.
Se il dispositivo di scarico è in ordine, l'autoriparatore
effettuerà le misure.
I parametri del veicolo che devono essere verificati sono:
- il monossido di carbonio (CO) e gli idrocarburi incombusti (HC)
per gli autoveicoli a benzina, GPL e metano;
- l'opacità (detta anche fumosità) per i veicoli
Diesel
Per le autovetture a benzina verranno anche rilevati i valori
di anidride carbonica (CO2), ossigeno (O2) e degli ossidi di azoto
(NOx), questi ultimi ove possibile.
AUTO A BENZINA
- GPL - METANO
- Autoveicoli ad accensione comandata, non dotati di convertitore
catalitico a circuito chiuso a tre vie con sonda lambda, immatricolati
prima del 1° ottobre 1986:
CO corr (% vol)=4.5 - HC (ppm)=500 (valore guida)
- Autoveicoli ad accensione comandata, non dotati di convertitore
catalitico a circuito chiuso a tre vie con sonda lambda, immatricolati
dopo il 1° ottobre 1986:
CO corr (% vol)=3.5 - HC (ppm)=400 (valore guida)
- Autoveicoli ad accensione comandata dotati di convertitore catalitico
a circuito chiuso a tre vie con sonda lambda:
1. (misurazione con motore al minimo): COcorr (% vol)=0.5 - HC
(ppm)=200 (valore guida)
2. (misurazione con motore a 2000-2500 giri): COcorr (% vol)=0.3
- HC (ppm)=200 (valore guida)
- il valore di lambda=1±0,03
(*) Per i veicoli alimentati a benzina-GPL o a benzina-metano,
le verifiche dovranno essere effettuate con entrambi i carburanti.
Il valore guida non è vincolante ai fini del rilascio del
Bollino Blu ma ha solo uno scopo indicativo ai fini della messa
a punto dell'autoveicolo
AUTO DIESEL
- Autoveicoli dotati di un motore ad accensione spontanea ad aspirazione
naturale
Coefficiente di assorbimento (m-1)=2.5
- Autoveicoli dotati di un motore ad accensione spontanea a turbocompressione
Coefficiente di assorbimento (m-1)=3.0
L'autoriparatore rilascerà il bollino blu solo in caso
di esito positivo del controllo.
Unitamente al bollino blu viene consegnata copia della scheda,
con i dati identificativi del veicolo e il risultato del controllo,
e della stampata prodotta dallo strumento di controllo; entrambe
dovranno essere conservate a cura dell'automobilista stesso ed
esibite in caso di controllo. |
Validità
e costo del Bollino Blu
|
Il
Bollino Blu ha validità 12 mesi dalla data del rilascio,
per tutti i veicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 1988,
e validità semestrale per gli autoveicoli immatricolati
prima di questa data.
La
direttiva
ministeriale del 7 luglio 1998 stabilisce
la validità del bollino blu.
DATA
DI IMMATRICOLAZIONE DELLE AUTOVETTURE
|
PERIODICITA'
DEL CONTROLLO
|
- fino al 31/12/1987 -
|
- 1 volta ogni 6 mesi -
|
-
dal 1/1/1988 in poi -
|
-
1 volta ogni 12 mesi -
|
Pertanto
il divieto di circolazione decorre dal giorno successivo alla
data di scadenza del Bollino Blu.
Il costo massimo del controllo è stabilito in 12,00 euro
(IVA inclusa).
In caso di concomitanza del controllo "Bollino Blu"
con la revisione periodica del veicolo, ai sensi dell'art. 80
del codice della strada, il costo massimo del Bollino Blu è
stabilito per l'utente in 3,00 euro (IVA inclusa)
|
La
constatazione, ad opera degli organi preposti, della circolazione
di un veicolo non idoneo, privo del Bollino Blu, comporterà
l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 7, comma 13,
del Nuovo Codice della Strada e fissata da
65,60 € a 262,40 €.
|
|