Revisioni annuali
Sono soggetti a revisione annuale le seguenti categorie di veicoli:
- autobus fino a 16 posti compreso il conducente e anche quelli con oltre 16 posti;
- autoveicoli isolati di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t;
- rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t;
- autoveicoli e motoveicoli in servizio da piazza o di noleggio con conducente;
- autoambulanze.
Revisioni periodiche
Sono soggetti a revisione periodica le seguenti categorie di veicoli:
- autocarri e autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici di cose, aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e quadricicli a motore immatricolati per la prima volta entro il 31.12.1999;
- autovetture ed autoveicoli per trasporto promiscuo non compresi tra quei autoveicoli in servizio da piazza o di noleggio con conducente;
- autocaravan immatricolati per la prima volta in un Paese della Comunità entro il 31 Dicembre 1999;
- rimorchi di massa complessiva non superiore a 3,5 t, immatricolati per la prima volta entro il 31 Dicembre 1999;
- autovetture ad uso privato;
- ciclomotori a 2 e 3 ruote;
- motocicli, motocarrozzette, tricicli;

Calendario Generale (escluse le 2 ruote)

 
Prima revisione
Revisioni successive
Dopo 4 anni entro il mese di immatricolazione
Dopo 2 anni entro il mese dell'ultima revisione
 
Con il Decreto Ministeriale del 29.11.2002 è stato regolamentato in maniera definitiva il calendario delle revisioni dei motoveicoli e dei ciclomotori
 
Prima revisione
Revisioni successive
Nel quarto anno successivo a quello di rilascio del certificato di idoneità tecnica (ciclomotori) o della carta di circolazione (motoveicoli), entro il mese di rilascio dello stesso certificato o carta di circolazione
Ogni due anni entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l'ultima revisione
 
Di seguito sono indicati, per ogni anno di immatricolazione o rilascio del certificato di idoneità tecnica, i corrispondenti anni in cui devono essere effettuate la prima revisione e le successive:

Anno immatricolazione/rilascio certificato idoneità tecnica
Anno
prima revisione
Anno
revisioni successive
Fino al 1982
2001
2003, 2005, etc.
Dal 1983 al 1993
2002
2004, 2006, etc.
Dal 1994 al 1999
2003
2005, 2007, etc.
Nel 2000
2004
2006, 2008, etc.
Nel 2001
2005
2007, 2009, etc.
Nel 2002
2006
2008, 2010, etc.
Nel 2003
2007
2009, 2011, etc.
(*) Non dovranno però sostenere la revisione nel corso del 2003 tutti i ciclomotori o motocicli che abbiano dovuto sostenere una visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione nel corso del 2002.

Dove si effettuano le revisioni

Per la revisione di tutti i veicoli capaci di contenere al massimo sedici persone compreso il conducente o con massa complessiva inferiore a 3,5 t possono effettuare la revisione presso la Motorizzazione o presso una delle officine private convenzionate.
Tutti i veicoli non compresi in tale categoria devono essere revisionati presso la Motorizzazione.
I veicoli soggetti a revisione annuale, qualora la data di prenotazione della revisione sia successiva alla scadenza del termine previsto ma la presentazione della domanda sia avvenuta entro i termini, possono nel frattempo, continuare a circolare in virtù della prenotazione. Tale regola non si applica a tutti gli altri veicoli (autocarri con massa fino a 3,5 t, autovetture, autocaravan, etc.), quindi è consigliabile provvedere con il necessario anticipo alla prenotazione.
Oggetto della revisione
I controlli vertono soprattutto:
- alla verifica del sistema di frenatura (compreso il freno a mano);
- dello sterzo;
- della visibilità (vetri, retrovisori, tergicristalli, etc.);
- delle luci;
- dei pneumatici;
- delle sospensioni;
- delle dotazioni di sicurezza (cinture, triangolo, etc.);
- delle emissioni di scarico.
(*) Si ricorda che è stato sancito l'obbligo di installazione delle cinture di sicurezza posteriori su tutte le autovetture immatricolate a partire dal 15/06/1976 che siano dotate degli appositi attacchi.
Tariffario Revisioni Autoveicoli e Motocicli

In base al Decreto Ministeriale del 22 marzo 1999 n° 143 la tariffa per la revisione ammonta a € 37,14, quindi:
- € 30,98 (lit. 60.000) per diritti del concessionario per la sua prestazione (da versare anticipatamente all'impresa o al consorzio presso il quale l'utente richiede l'espletamento dell'operazione);
- € 5,16 (lit. 10.000) per i diritti della M.C.T.C. (da versare sul conto corrente postale n. 9001 intestato alla M.C.T.C. - Roma);
- € 1,00 (lit. 1936,27) per le spese postali.
I centri di revisione possono eseguire i versamenti con conto corrente postale tramite bollettini con loro intestazione apponendo sull'attestazione un timbro "per conto di..." ed indicando la specifica della generalità della persona fisica o giuridica per conto della quale il versamento è effettuato.
Inoltre, così come precisato con Circolare prot. n. 1360/M366 del 6 Settembre 2001, è vietato praticare forme di sconti sulle tariffe ufficiali.

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